Regolamento sulle Camere arbitrali presso gli Ordini forensi
Pubblicato il 30 marzo 2017
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Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 del 14 febbraio 2017, contenente il Regolamento sulle modalità di costituzione delle Camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, di cui alla Legge professionale forense n. 247/2012, è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 70 del 24 marzo 2017.
Detta ultima legge, si rammenta, ha previsto la possibilità, per i Consigli degli Ordini degli avvocati, di costituire “camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie”, in conformità col Regolamento del Ministero della Giustizia e previo parere del Consiglio nazionale forense.
L’iter per giungere alla odierna versione del Decreto è stato alquanto articolato e lo schema iniziale elaborato dal Ministero ha subìto diverse modifiche, soprattutto per l’intervento dei due pareri resi dal Cnf, rispettivamente il 22 aprile ed il 2 settembre 2016.
Stretto legame con Ordini forensi
La struttura delle nuove Camere arbitrali, così come delineata nel Regolamento, evidenzia un legame molto stretto tra le stesse ed i rispettivi Ordini circondariali che le istituiscono, tanto che le Camere devono avvalersi del personale dipendente, delle dotazioni strumentali e finanziarie rese disponibili dal medesimo Consiglio dell’Ordine ed esercitano nella stessa sede (ossia presso i locali messi a disposizione dall'Ordine, che proprio perciò deve stipulare un’apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura di eventuali danni causati dagli arbitri e conciliatori designati).
Il Decreto in esame contiene, in particolare, norme riguardanti la costituzione e la composizione, gli organi e le funzioni delle Camere arbitrali e di conciliazione, i criteri di designazione, le cause di incompatibilità ed i criteri di onorabilità di arbitri e conciliatori, nonché altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Di seguito, le principali novità introdotte.
Costituzione
La costituzione delle Camere arbitrali e di conciliazione avviene con delibera del Consiglio dell’Ordine - da pubblicarsi nel sito internet istituzionale - contenente l’atto costitutivo e lo statuto, ove sono indicati: la denominazione della struttura, lo scopo, la sede ed i criteri per l’adozione del regolamento recante le norme di funzionamento.
Consiglio direttivo: composizione e funzioni
L’organo amministrativo della Camera è il Consiglio direttivo, in carica per 3 anni. Esso è composto da un numero di componenti variabile (da 3 a 7) a seconda del numero degli iscritti all’Albo, nominati con delibera del Consiglio dell’Ordine ed individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, nonché dei seguenti requisiti di onorabilità:
- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.
I membri del Consiglio direttivo non possono essere designati per più di due mandati consecutivi, né possono ricoprire incarichi in procedure amministrate dalla medesima Camera arbitrale e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l’indipendenza. Non possono ricevere alcuna indennità (trattasi dunque di incarico gratuito), se non il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento del mandato.
Il Consiglio è diretto da un Presidente, eletto a maggioranza tra i suoi componenti, che convoca (anche con strumenti telematici), presiede, coordina le sedute e ne determina l’ordine del giorno.
Quanto alle funzioni, il Consiglio direttivo tiene ed aggiorna l’elenco di arbitri e conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne facciano richiesta, sulla base delle aree di competenza specificate in allegato al Regolamento, vale a dire:
- diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni;
- diritto della responsabilità civile;
- diritto dei contratti, diritto commerciale, bancario e finanziario e delle procedure concorsuali;
- diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale;
- diritto amministrativo;
- diritto internazionale, del commercio internazionale e diritto dell’Unione europea.
Per cui, l’avvocato che faccia domanda di disponibilità è tenuto ad indicare l’area o le aree professionali di riferimento (altresì documentando le proprie competenze), così come l’eventuale sopraggiungere di cause di incompatibilità ed il venir meno dei requisiti di onorabilità.
Orbene, quando vengono meno detti requisiti di onorabilità, il Consiglio provvede alla cancellazione dell’avvocato ed allo stesso modo provvede in caso di revoca della dichiarazione di disponibilità.
Designazione arbitri e conciliatori
Il Consiglio direttivo procede alla designazione di arbitri e conciliatori con il criterio della rotazione automatica, mediante utilizzo di sistemi informatici (a meno che gli stessi arbitri non siano individuati e nominati di comune accordo tra le parti) e ne liquida i compensi in conformità col D.m. n. 55/2014.
Incompatibilità
Sono previsti, infine, i seguenti casi di incompatibilità, per cui non possono essere nominati arbitri e conciliatori:
- membri e revisori appartenenti al Consiglio dell’Ordine in cui è istituita la Camera arbitrale e di conciliazione;
- membri del Consiglio direttivo e della segreteria;
- dipendenti della Camera arbitrale/di conciliazione e della segreteria;
- soci, associati, dipendenti di studio, avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate nelle lettere precedenti.
E’ inoltre fondamentale che gli arbitri ed i conciliatori siano, e restino per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della Camera. Neppure può ritenersi imparziale – si legge ancora nel Regolamento – l’arbitro ed il conciliatore, ovvero altro professionista di lui socio, che abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.
Strumenti di risoluzione alternativa
Ed ancora, qualora le Camere arbitrali amministrino altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, sono tenute ad adottare uno specifico regolamento in coerenza con le disposizioni di legge e del Regolamento, soggetto ad approvazione del Consiglio dell’Ordine.
Quadro delle norme |
Decreto Ministero giustizia n. 34 del 14 febbraio 2017; Legge n. 247/2012; Decreto Ministero della giustizia n. 55/2014. |
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