Codice della strada, veicoli per trasporto persone: nuovi limiti di età per i conducenti
Pubblicato il 05 novembre 2024
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Lo scorso 22 ottobre 2024, come riportato sul sito istituzionale del Senato, la Commissione 8a ha concluso l’esame del disegno di legge n. 1086, rubricato "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada”, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il testo sarà discusso in Aula a Palazzo Madama tra il 19 e il 21 novembre.
Guida di veicoli adibiti al trasporto di persone
L’articolo 9 del disegno di legge n. 1086 rubricato “Disposizioni sui conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone”, ha modificato l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 concernente la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.
La modifica è conforme all’articolo 5 della direttiva 2003/59/CE in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.
In particolare, il citato articolo stabilisce i limiti d’età e i requisiti necessari per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone, introducendo una riduzione dell’età minima per alcuni tipi di patente, qualora siano soddisfatti determinati requisiti. Le nuove soglie di età sono:
- da 21 a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri;
- da 21 a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E;
- da 21 a 20 anni per guidare, senza ulteriori specificazioni o limiti, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di patente di guida D e DE. Alle medesime condizioni, il limite d’età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri.
Obbligo del CQC
Il conducente in tutti e tre i casi sopramenzionati deve essere in possesso della carta di qualificazione del conducente il c.d. CQC, ottenuta attraverso un corso di qualificazione iniziale di 280 ore e il superamento dell’esame previsto, come stabilito dall’articolo 19, comma 2
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