Nuovo CDU. Termini per la prescrizione dell’obbligazione doganale
Pubblicato il 13 giugno 2017
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L’agenzia delle Dogane fornisce istruzioni sui termini per la comunicazione del debito derivante da obbligazione doganale.
Il vigente Codice doganale dell’Unione (CDU), rispetto a quello precedentemente in vigore, non modifica la disciplina in materia di prescrizione dell’obbligazione doganale in caso di illecito amministrativo, che prevede l’impossibilità di comunicare il debito al contribuente trascorsi 3 anni dall’insorgenza dell’obbligazione.
Discoro diverso deve essere fatto quando l’obbligazione è connessa ad ipotesi di reato, dove il nuovo CDU, a partire dal 1° maggio 2016, ha previsto l’estensione del termine utile per la notifica del debito da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni.
L’agenzia delle Dogane ha fornito agli uffici istruzioni per l’applicazione delle nuove norme disponendo di applicare per le obbligazioni “accertate” prima del 1° maggio 2016 la previgente disciplina, sia normativa che amministrativa.
In base alle indicazioni dell’Avvocatura dello Stato e della Corte di giustizia Ue (sentenza C-201/04), la nota n. 51424 dell’8 giugno 2017 precisa che una norma che regola l’operatività della decadenza/prescrizione del debito doganale - in quanto norma di natura “sostanziale” - non può essere applicata retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua effettiva entrata in vigore; in questo caso, quindi, opera la pregressa disciplina sostanziale, anche se la riscossione avviene in un momento successivo.
Inoltre, con riferimento all’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal contribuente in contraddittorio, viene chiarito che, per obbligazioni doganali sorte prima del 1° maggio 2016, se i contribuenti eccepiscono l’intervenuta prescrizione già nell’ambito del contraddittorio ex art. 22.6 del CDU e sempreché la maturata prescrizione risulti certa ed effettiva, gli Uffici devono procedere ad archiviare la questione.
Ovviamente, se l’eccezione sollevata dal debitore risulta infondata o vi siano dubbi circa la sua effettiva fondatezza, occorre proseguire nell’attività di accertamento e di recupero del credito.
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