Nuove regole Ue per l’Iva dei trasporti tra imprese
Pubblicato il 15 ottobre 2009
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Cambiano le regole della territorialità delle prestazioni di servizi relative ai trasporti di merci per conto di imprese; sarà, infatti, in vigore dal 1° gennaio 2010 la direttiva Cee 2008/8.
Fino al 2009, quindi, le prestazioni di trasporto, tranne che nei casi di trasporti intracomunitari di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato per la parte di distanza percorsa e l’Iva si applica solo per il tragitto in Italia.
Nei casi di trasporto intracomunitario di beni, la prestazione è trattata in modo unitario e per imprese situate nella Ue l’Iva è scontata nel Paese del committente, mentre per il prestatore si ha un’operazione non imponibile.
Dal 2010, invece, sarà in vigore una regola generale per cui, indipendentemente dalla natura del trasporto, sarà considerato luogo dell’operazione il Paese in cui si trova il committente. Pertanto, sarà considerata prestazione territoriale in Italia quella di un committente di impresa nazionale; in caso di committente estero l’operazione non rileverà nemmeno ai fini del plafond.
Altra novità applicabile dal 2010 è l’obbligo della dichiarazione Intrastat per i servizi tra imprese comunitarie.
- ItaliaOggi, p. 28 – Trasporti, riforma Iva dal 2010 – Ricca
- www.e-services.agenziaentrate.it/Direttiva Cee n. 8 del 2008
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