Nuove operazioni e responsabilità degli amministratori, distribuzione dell'onere probatorio

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Chi intenda chiedere in giudizio l'accertamento della responsabilità degli amministratori di una società, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile (testo previgente), deve fornire la prova della “novità” dell'operazione, dimostrando il compimento di atti negoziali in epoca successiva all'accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società.

Per contro, spetta agli amministratori convenuti la prova dei fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, attraverso la dimostrazione che quegli atti erano giustificati dalla finalità liquidatoria in quanto non connessi alla normale attività produttiva dell'azienda, non comportanti un nuovo rischio d'impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 2156 del 5 febbraio 2015, pronunciata con riferimento ad una vicenda incentrata sull'accertamento della responsabilità, illimitata e solidale, degli amministratori di una società ex articolo 2449 del Codice civile (testo previgente), per avere i medesimi contravvenuto al divieto di intraprendere nuove operazioni in presenza di un fatto che avrebbe determinato lo scioglimento della società.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 38 - All’amministratore l’onere della prova - Maciocchi

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