Nuove disposizioni riguardanti le abilitazioni per le verifiche periodiche

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Nuove disposizioni riguardanti le abilitazioni per le verifiche periodiche

Con il recente decreto direttoriale n. 73 del 2 agosto 2024, pubblicato nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale” del sito istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha introdotto importanti variazioni nelle abilitazioni dei soggetti autorizzati ad effettuare verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Contestualmente è stato pubblicato il 54° elenco di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Variazione delle abilitazioni

L'articolo 1 del decreto stabilisce che, a seguito delle istanze di variazione e dei pareri della Commissione, le abilitazioni di alcune società sono state modificate e sono operative a partire dal 2 agosto 2024.

Elenco dei soggetti abilitati e obblighi

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, è stato adottato il 54° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, che sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale n. 62 del 2 luglio 2024.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto direttoriale in trattazione, i soggetti abilitati iscritti nel nuovo elenco devono rispettare i seguenti obblighi:

  • impegnarsi a rispettare i termini stabiliti dall’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale dell’ 11 aprile 2011.
  • mantenere un registro informatizzato con copia dei verbali delle verifiche effettuate, dati e informazioni specifiche, trasmettendolo trimestralmente per via telematica al soggetto titolare della funzione;
  • conservare gli atti documentali relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni;
  • comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto;
  • comunicare l’organigramma generale e l’elenco nominativo dei verificatori, inclusi il responsabile tecnico e il suo sostituto, nonché tutte le eventuali variazioni, all’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi regionali.

Il Ministero, tramite la Commissione durante il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può avviare controlli per verificare la permanenza dei presupposti di idoneità degli stessi.

 

 

Allegati

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