Nullo l’accertamento prima dei 60 giorni se il contribuente è chiamato a ricostruire i ricavi

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La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 126 del 2010, si è espressa su un avviso di accertamento emanato prima dello scadere del termine dei 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente, in caso di processo verbale di constatazione. I giudici hanno ribadito che tale limite di tempo deve essere rispettato non solo in piotesi di verifiche esterne, ma anche qualora il contribuente sia invitato alla ricostruzione dei ricavi attraverso l’invio di questionari (cosiddette verifiche a tavolino).

L'invito alla produzione di documenti e di registri aziendali, come pure l'invito al rappresentante legale di una società a rispondere su domande specifiche riguardanti la conduzione dell'attività, integra la fattispecie riconducibile al processo verbale di constatazione. Ciò in vista del rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, che si fondano sulla cooperazione tra Fisco e contribuente, al fine di stabilire la regola di una “necessaria cadenza alle fasi che precedono l'accertamento”.

Per tali ragioni, il principio della nullità dell’atto di accertamento notificato prima della scadenza dei 60 giorni dalla data di consegna del Pvc, trova applicazione anche nelle cosiddette “verifiche a tavolino” con cui si chiede al contribuente di ricostruire formalmente i ricavi inerenti alla propria attività. Il non rispetto del suddetto termine può essere accolto – secondo la Ctp – solo nel caso di “particolare urgenza”.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - Nella ricostruzione dei ricavi limite di 60 giorni all'ufficio – Paladino

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