Nullo l'accertamento emesso in anticipo

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Nullo l'accertamento emesso in anticipo

E' nullo l'atto di accertamento che contesta un abuso del diritto se l'agenzia delle Entrate non ha rispettato il previsto termine di 60 giorni a disposizione del contribuente per inviare chiarimenti sull'accertamento.

A ribadire tale principio è la sentenza n. 23050, depositata l'11 novembre 2015, della Corte di cassazione.

I magistrati richiamano la norma (l'abrogato art. 37-bis del Dpr 600/1973, sostituito dall'art. 10-bis dello Statuto del contribuente) che dispone come l'atto impositivo ricada nella nullità se viene emanato prima dei 60 giorni previsti dalla notifica dell'invito al contraddittorio. Infatti l'ufficio fiscale è tenuto ad invitare il contribuente in contraddittorio prima dell’emissione del provvedimento e tra la data di notifica dell’invito e quella dell’accertamento devono decorrere almeno 60 giorni.

Inoltre, precisa la corte, la nullità dell'atto impositivo deriva dal vizio del procedimento concretatosi nel fatto che non è stato dato al contribuente il tempo necessario per articolare la sua difesa.

A nulla rileva, si aggiunge, che alcun pregiudizio è sorto in conseguenza del mancato rispetto del termine; il pregiudizio – affermano gli ermellini – nasce dalla violazione della regola procedimentale, posta a tutela del diritto del contribuente.

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