Nullo il ravvedimento se ci sono errori nei calcoli

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Anche per pochi euro in meno di interessi o sanzioni versati, il ravvedimento operoso Iva è nullo e si devono pagare le sanzioni intere (nella misura del 30%) e gli interessi dovuti. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14298, depositata l'8 agosto 2012.

Secondo i giudici non opera il principio di buona fede fra amministrazione finanziaria e cittadino stabilito dallo Statuto del contribuente, come invocato dal contribuente, e si ha il perfezionamento del ravvedimento operoso solo con l'integrale osservanza degli adempimenti.
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