Nullità dei derivati se manca la firma della banca
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 08 novembre 2010
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Con sentenza del 12 ottobre 2010, la n. 1523, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la nullità di tre contratti sui derivati che il Comune di Rimini aveva stipulato, tra il 2001 ed il 2003, con il gruppo UniCredit.
Con la decisione - che rappresenta il primo precedente giudiziario favorevole ad un Ente locale in tale tipologia di contenzioso - è stata ravvisata la nullità dei contratti derivati come effetto della presupposta nullità del contratto quadro di negoziazione, stante l’omessa sottoscrizione del medesimo contratto da parte della banca; la nullità è stata altresì ravvisata quale effetto della avvenuta stipulazione del suddetto contratto quadro di negoziazione “fuori sede” senza che il contraente - nella specie il Comune, escluso dalla categoria degli “operatori qualificati” – fosse stato informato per iscritto della possibilità di recedere entro sette giorni dal contratto sottoscritto fuori sede.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Derivati nulli senza accordo-quadro – Gaudiello
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