Nulla l’iscrizione di ipoteca se non è indicato il responsabile del procedimento

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Deve essere considerato elemento indispensabile dell’atto l’indicazione del responsabile del procedimento quando si tratta di notifica di iscrizione ipotecaria. La sua mancanza comporta l’illegittimità dell’iscrizione.

In questo senso, seguendo le linee fissate dalla Corte costituzionale, si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Bari nella sentenza n. 106/7/2011 del 12 luglio 2011, in parziale accoglimento del ricorso presentato da una Srl a cui l’agente della riscossione aveva notificato un’iscrizione ipotecaria di immobili per un debito tributario non onorato.

I giudici tributari, in merito all’obiezione sollevata dalla Srl sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento, rammentano che il concessionario è tenuto ad assicurare la massima trasparenza nello svolgimento dell’attività che compie. Ciò comprende anche la necessità che negli atti adottati a garanzia del credito venga indicato il responsabile del procedimento.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - L'ipoteca non vale se l'atto è «muto» - Carnimeo

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