Nulla la cartella di pagamento che non specifica il criterio di determinazione dell’imposta dovuta

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La cartella di pagamento che riporta, quale presupposto dell’iscrizione a ruolo, solo il numero della sentenza tributaria è da considerarsi nulla. La precisazione giunge dalla sentenza n. 85/9/11 della Ctr della Puglia.

Dopo che i giudici avevano ordinato all’agenzia delle Entrate di “rideterminare la pretesa tributaria” sulla base dei criteri riportati nella motivazione della sentenza, ci si attendeva che il successivo atto di riscossione fosse preceduto da una comunicazione che indicasse le modalità di calcolo della nuova pretesa impositiva. Invece, così non è stato.

Passata in giudicato la sentenza, l’Amministrazione finanziaria ha proceduto a iscrivere direttamente a ruolo l’Iva ancora dovuta dal contribuente, a cui – in precedenza - era giunto un avviso di rettifica per l’anno d’imposta 1994. Di conseguenza, la cartella di pagamento emessa riportava come presupposto della richiesta di pagamento solo il numero della sentenza.

Sulla base di tutto ciò, il contribuente ha impugnato la cartella contestandone il difetto di motivazione e discutendo soprattutto l’impossibilità di verificare se il nuovo imponibile e la nuova imposta indicati fossero conformi con quanto specificato nella sentenza. Il ricorso è stato accolto, in secondo grado, dalla Ctr Puglia, che ha avvalorato la tesi del contribuente e ha riconosciuto la grave carenza di motivazione alla cartella impugnata, dal momento che dalla stessa non è possibile individuare il criterio adottato dall’ufficio per rideterminare il tributo iscritto a ruolo.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 – La cartella deve indicare il calcolo dell’imponibile – Carnimeo

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