“Nulla” e non “inesistente” la notifica da difensore a difensore

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Nel rito societario, la notificazione dell’impugnazione, direttamente e a mezzo fax, dal difensore di una parte a quello dell’altra, non è inesistente ma nulla, di modo che può essere sanata dal raggiungimento dello scopo.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 1797 depositata in data 2 febbraio 2015, in accoglimento del ricorso e conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello.

Nella vicenda in esame, dei soci di una Cooperativa ne avevano impugnato la delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui era stata disposta la loro esclusione dalla compagine sociale.

In secondo grado, si erano visti dichiarare l’inammissibilità dell’appello, per inesistenza della notificazione del gravame, spedito direttamente a mezzo fax dal difensore dell’appellante a quello della Cooperativa appellata, piuttosto che tramite l’ufficiale giudiziario.

Di diverso avviso si è rivelata la Corte di Cassazione, la quale, interpretando la normativa che regolamentava il rito societario, ha dedotto come la notifica diretta da difensore a difensore non si configuri, nelle controversie in materia commerciale, come inesistente.

Invero, l’inesistenza si verifica solo caso in cui l’atto esorbiti totalmente dal modello di notificazione così come previsto dalla legge e non anche quando sussistono violazioni di prescrizioni del procedimento di notificazione, comprese, come nel caso di specie, quelle relative alla competenza dell’organo notificante.

In tal caso, sussiste piuttosto la nullità della notificazione, sanabile ex art. 156 c.p.c. con il raggiungimento dello scopo e, per l’appunto, sanata nel caso in esame, per regolare costituzione in giudizio della Cooperativa appellata.
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