Concordati e ristrutturazioni: omologa senza adesione di Fisco e INPS
Pubblicato il 13 novembre 2020
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L’Aula del Senato ha approvato, nella seduta dell’11 novembre, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125/2020 sulla proroga delle misure emergenziali Covid.
Tra le novità introdotte in sede di conversione – e che ora passeranno al vaglio della Camera – si segnalano alcune modifiche in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi.
Omologa tribunale in mancanza di adesione di Fisco e INPS, quando
Le relative disposizioni sono contenute nei nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 3 e si sostanziano nella norma secondo cui il tribunale omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto o di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e ciò:
- quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle relative maggioranze o percentuali minime;
- e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Si tratta di un intervento che anticipa l’applicazione della misura sulle transazioni fiscali e previdenziali contenuta nel Codice della crisi, poi ritoccata dall’art. 7 dell’ultimo Decreto correttivo n. 147/2020.
Contestualmente a quanto sopra previsto, al comma 1-ter si dispone che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 125/2020 cessi l'applicazione del D.M. 4 agosto 2009, sulle modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali nell'ambito delle procedure relative agli accordi di ristrutturazione e concordati preventivi.
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