Novità in termini di durata e formulari da consegnare alle aziende per i lavoratori all’estero

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L’Inps, con circolare n. 99 del 2010, fornisce alcune specificazioni in merito alla trasmissione del nuovo formulario comunitario A1, con un’informativa da consegnare alle aziende ed ai lavoratori interessati all’atto della richiesta di rilascio del medesimo. Inoltre, nel documento si riportano le nuove disposizioni in materia di distacco dei lavoratori all’estero, valide durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento CE n. 883/2004.

Vengono, così, analizzate le principali novità in materia, valide dal 1° gennaio 2010.

In primo luogo si ribadisce che la durata massima del distacco raddoppia, passando da 12 a 24 mesi. Qualora, poi, la durata del distacco debba essere prorogata per particolari esigenze (oltre i 24 mesi), si potrà richiedere l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento n. 883/2004, di contenuto analogo a quello dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71. Nulla è cambiato per ciò che concerne la competenza delle Direzioni regionali dell’Istituto, attribuita in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato.

I nuovi regolamenti, tuttavia, non contengono alcuna disposizione transitoria esplicita relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco maturati a norma dei regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 e, pertanto, si è reso necessario garantire la continuità giuridica tra i due regolamenti e assicurare l’applicazione uniforme delle regole relative al distacco durante il periodo di transizione. Così, l’Inps ribadisce che se il periodo di distacco ha inizio prima della data di applicazione del regolamento n. 883/2004 e prosegue dopo tale data, si considerano nel periodo massimo di distacco di ventiquattro mesi sia i periodi precedenti che quelli successivi al 1° maggio 2010.

Vengono riportati nella circolare, per maggiore chiarezza, una serie di esempi che il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito relativamente alle situazioni più ricorrenti che possono verificarsi al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del regolamento n. 883/2004 (allegato 3).

Infine, viene allegata anche una versione aggiornata dell’informativa (allegato 4, cfr. circolare n. 173 del 28 novembre 2002) da consegnare alle aziende e ai lavoratori interessati all’atto della richiesta del formulario A1 (allegato 4).

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