Notifica al destinatario anche se la firma è illeggibile

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Le Sezioni unite civili, con sentenza n. 9962 del 27 aprile 2010, hanno accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di appello avevano ritenuto inammissibile l'impugnazione dalla stessa proposta ad una sentenza di primo grado sull'assunto dell'illegittimità della notifica dell'atto di appello, effettuata a mezzo posta, per illeggibilità della firma apposta nell'avviso di ricevimento dell'atto. Il destinatario della notifica, in particolare, aveva dedotto che, in realtà, la notifica era stata effettuata tramite consegna dell'atto ad un'altra persona che aveva firmato la ricevuta di ritorno in modo illeggibile.

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, “se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex articolo 149 del Codice di procedura civile a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'articolo 7, comma 2, della Legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'articolo 160 Codice di procedura civile”. Nel caso in esame, l'avviso di ricevimento indicava proprio che la copia dell'atto era stata consegnata al ricevente il quale aveva sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile. Tale attestazione, faceva quindi prova fino a querela di falso.
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