Notariato sulle novità in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 dicembre 2013
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Il Consiglio nazionale del Notariato, con documento diramato il 13 dicembre 2013, interviene per commentare le novità in materia di trasferimenti immobiliari a titolo oneroso e relativa tassazione ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 23/2011, per come modificato dall'articolo 26 del Decreto legge n. 104/2013, convertito nella Legge n. 128/2013.
In particolare, si evidenzia come dal 1° gennaio 2014, l'agevolazione "prima casa" verrà meno nell'ipotesi di compravendita di abitazione classificata, presso il Catasto, nelle categorie A1, A8 e A9; e ciò anche a prescindere dalla sussistenza di estensione o finiture o dotazioni di rilevante entità.
Ed infatti, a partire dal nuovo anno le caratteristiche di lusso delle case saranno prese in diversa considerazione a seconda che l'agevolazione "prima casa" riguardi un contratto soggetto a Iva o a imposta di registro. Nel caso di soggezione ad Iva, l'agevolazione verrà meno in presenza delle caratteristiche di lusso di cui al Decreto ministeriale 2 agosto 1969, mentre nel caso di contratto di trasferimento soggetto ad imposta di registro occorrerà fare riferimento alle sole “ragioni catastali” e non più ai requisiti di cui al Dm citato.
Per quanto riguarda la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2014, delle esenzioni e agevolazioni tributarie sulle compravendite immobiliari, i notai evidenziano quali fattispecie si sottraggano a tale regime.
In particolare - si legge nel testo della nota - la soppressione non dovrebbe riguardare "quelle disposizioni aventi un ambito più ampio, funzionali a particolari istituti o al perseguimento di determinati fini o interessi rispetto ai quali il trasferimento di beni non costituisce l'oggetto dei regimi di favore e che potrebbero trovare applicazione anche (ma non solo) rispetto ai trasferimenti immobiliari, a prescindere dalla loro natura onerosa o gratuita”. Secondo il Notariato, infatti, la soppressione non potrebbe operare travolgendo quei regimi fiscali agevolati “fondati su situazioni di particolare meritevolezza sul piano dei principi e delle guarentigie costituzionali, pena la possibile sospetta irragionevolezza”.
Esemplificativamente, si dovrebbero salvare: il regime agevolato dettato per la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o tra ex-coniugi; il regime agevolato in ambito di mediazione, conciliazione giudiziale e predibattimentale; i regimi agevolati legati al “razionale sfruttamento del suolo”, previste nell'ambito della legge Bucalossi.
- ItaliaOggi, p. 30 – Immobili, agevolazioni in salvo - Rosati
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 24 - Per l'abitazione principale benefici a doppio regime – Busani
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