Notariato su pubblicità nel Portale delle vendite pubbliche
Pubblicato il 27 giugno 2018
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Lo Studio n. 21-2018/E del Notariato è dedicato al tema “Pubblicità e portale delle vendite pubbliche”.
L’elaborato, approvato dal Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 9 aprile 2018, è stato pubblicato sul sito web del Consiglio nazionale del Notariato l’11 giugno 2018.
I notai dedicano il corposo approfondimento alla pubblicità dell’avviso e dell’ordinanza di vendita, momento con cui, nell’ambito delle espropriazioni immobiliari, le operazioni di vendita vengono esternate e comunicate ad un indifferenziato numero di persone, e ciò con lo scopo “di intercettare il mercato e la domanda di Acquisto”.
Viene sottolineato come la pubblicità, una volta disposta nell’ordinanza di vendita dal Giudice, divenga obbligatoria, anche nei casi in cui inizialmente sia facoltativa. La relativa omissione o non conformità alla previsione giudiziale, conseguentemente, può determinare un vizio di nullità della vendita.
In detto contesto, è il Giudice dell’esecuzione ad assumere un ruolo centrale essendo a lui riservate attività come la determinazione di tempi e forme della pubblicità; la valutazione della relativa correttezza e/o la rinnovazione degli atti irregolari; la pronuncia sulla validità dell’aggiudicazione in caso di impugnazione dell’atto del delegato.
Al professionista delegato, invece, spetta il compito di effettuare preventivamente e verificare poi che la pubblicità sia conforme alle previsioni e direttive del proprio giudice delegante.
Vendita delegata: pubblicità avviso a cura del professionista delegato
Tra i vari passaggi e dopo aver chiarito il ruolo del professionista delegato in punto di pubblicità dell’avviso di vendita fino ad oggi, lo studio si sofferma sulla nuova disciplina dettata dal convertito Decreto legge n. 83/2015 per quel che interessa la pubblicità dell’avviso di vendita e, tra le nuove disposizioni, su quella secondo cui, nella vendita delegata a professionista, la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata “a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita”.
Così, quando le operazioni di vendita sono delegate, è il professionista delegato il soggetto tenuto a curare le pubblicità dell’avviso da lui redatto e ne è responsabile, anche perché la vendita può dirsi regolare solo se la pubblicità sia stata effettuata secondo le forme e modalità prescritte.
Obbligatorietà della pubblicazione sul Portale Vendite giudiziarie?
Da segnalare le conclusioni dello studio per quel che concerne l’obbligatorietà della pubblicazione sul Portale, obbligatorietà che - secondo i notai – “si presta a molteplici letture”.
Viete sottolineato, in proposito, come il legislatore non si sia preoccupato di regolare l’eventuale invalidità o irregolarità di un’aggiudicazione avvenuta in mancanza di pubblicità sul Portale, “lasciando di fatto la questione a quanto fino ad oggi elaborato in punto di vizi della vendita per mancanza o violazione delle disposizioni date dal G.E. in punto di pubblicità”.
“Allo stato e in attesa che si consolidi la prassi e l’interpretazione della norma” – si legge in definitiva - “resta il dubbio circa l’applicabilità dell’obbligatorietà della pubblicazione sul Portale e/o le conseguenze di un’eventuale sua omissione per le altre vendite giudiziali”.
Lo studio, in versione integrale, può essere consultato accedendo al sito del Notariato (http://www.notariato.it/sites/default/files/21-2018-E.pdf).
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