Notariato: disciplina delle imposte indirette (diverse dall’Iva) applicabili agli enti del Terzo settore
Pubblicato il 11 agosto 2018
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Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 72-2018/T, ha analizzato tutte le novità introdotte dalla riforma, di cui al Dlgs n. 117/2017, sulla tassazione degli atti del Terzo settore, con particolare riferimento all'imposizione indiretta.
In primo luogo, lo Studio ricorda che la normativa relativa alle disposizioni in materia di imposte indirette (diverse dall’Iva) applicabili agli enti del Terzo settore (ETS) è contenuta nell’art. 82 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo settore), che con particolare riferimento all’ambito soggettivo specifica che la normativa citata risulta applicabile agli ETS, comprese le cooperative sociali, mentre ne sono escluse, in linea di principio e salvo talune deroghe, le imprese sociali costituite in forma societaria.
Il richiamo specifico alle cooperative sociali è stato necessario visto che questi enti mutualistici sono considerati di diritto imprese sociali, ai sensi del comma 4, dell'art. 1, Dlgs 112/2017.
Disciplina fiscale: agevolazioni già dal 2018
Dopo aver delineato, seppur in modo sommario, la nozione di Enti del Terzo settore, lo Studio del Notariato passa in rassegna il contenuto delle norme, sostanzialmente agevolative, contenute nell’art. 82 del Codice.
In particolare, vengono analizzati tutti i commi del citato articolo 82, che prevedono a favore dei suddetti ETS una serie di misure agevolative.
Il Notariato si sofferma su alcuni vantaggi che, appunto, una volta che la normativa in materia avrà pieno vigore anche per gli ETS di nuova costituzione non iscritti nei Registri di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, saranno applicabili a tutti gli Enti (comprese le coop sociali ed escluse le altre imprese sociali organizzate in forma societaria), quali:
- l'esenzione da imposta di registro per l'adeguamento statutario che le disposizioni vigenti rendono necessario entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del Codice ovvero entro il 3/02/2019; tale esenzione è prevista, però, limitatamente alle modifiche statutarie obbligatorie, mentre in passato l'esenzione era più ampia e valeva per tutte le modifiche apportate (comma 1, art. 8, Legge 266/1991 per le organizzazioni di volontariato, Odv);
- l'esenzione da imposta di bollo per la generalità degli atti degli ETS e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (euro 200) per le modifiche statutarie diverse da quelle obbligatorie e per le operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, trasformazioni e quant'altro);
- l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro e accessorie per gli atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento a titolo oneroso redatti in favore degli enti del terzo settore;
- l’esenzione dalle imposte di successione e donazioni per i trasferimenti gratuiti (donazioni, eredità e legati) a favore di ETS, se utilizzati ai sensi dell’art. 8, comma 1, norma la quale prevede che il patrimonio degli ETS “comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
Entrata in vigore in via transitoria della disciplina dal 1° gennaio 2018
La disciplina delle imposte indirette applicabile agli Enti del Terzo Settore (citato articolo 82 Dlgs 117/2017) prevede una deroga: le agevolazioni sono già in vigore – dal 1° gennaio 2018 - per Odv, Aps e Onlus iscritti nei rispettivi registri anche prima dell’entrata in vigore del Registro del Terzo settore (Rts), nel quale gli ETS dovranno iscriversi.
Per l’operatività del Registro, la legge concede 18 mesi, portati a 24 (cioè, entro il 3 agosto 2019) dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del Decreto legislativo 117/2017.
- eDotto.com – Edicola del 3 agosto 2018 - Codice del Terzo settore, approvato il decreto correttivo – Moscioni
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