Notaio incensurato Niente attenuanti

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Notaio incensurato Niente attenuanti

La circostanza che il notaio, passibile di sanzioni disciplinari, sia incensurato, non comporta la necessaria concessione delle circostanze attenuanti, rimessa piuttosto al potere discrezionale del giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un notaio, avverso la comminata sanzione disciplinare della sospensione dalla professione e della pena pecuniaria,  per aver aperto un ufficio secondario non dichiarato, per essere venuto meno agli obblighi di collaborazione con il Consiglio notarile - mediante sistematici e reiterati rifiuti di trasmissione della documentazione richiesta – e per non aver assistito personalmente presso lo studio ufficiale nei giorni ed orari di apertura dichiarati.

Il professionista ricorrente, in particolare, lamentava la mancata concessione delle attenuanti in presenza di propria incensuratezza e per essersi adoperato ad eliminare le conseguenze dannose delle contestate violazioni.

Concessione attenuanti secondo valutazione discrezionale

Sul punto la Cassazione, nel respingere le censure, ha statuito che la concessione di attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della propria scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell’uso di detto potere discrezionale.

Orbene nel caso di specie i giudici della Corte d’appello, con giudizio incensurabile in sede di legittimità, hanno determinato la sanzione entro i limiti stabiliti per legge e sulla base di motivazione esente da vizi logici e giuridici.

Hanno peraltro preso in considerazione – conclude la seconda sezione civile con sentenza n.  14559 del 15 luglio 2016 – sia la cessazione dell’attività illecita da parte del notaio che la sua incensuratezza, ritenendo tuttavia che tali circostanze non potessero attutire la ritenuta gravità dei fatti e giustificare la concessione delle invocate attenuanti. 

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