Massime notarili in materia societaria

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Massime notarili in materia societaria

Il Consiglio Notarile di Roma ha pubblicato, alla fine del mese di luglio 2016, alcune massime in materia societaria con le quali, in alcuni casi, abbraccia posizioni anche differenti rispetto a quelle assunte da altri Consigli notarili.

Durata della società eccedente la vita del socio

Esprimendosi sulla controversa questione del recesso del socio dalla società in caso di durata della stessa convenuta per un tempo particolarmente lungo, i notai del Consiglio di Roma hanno assunto una loro particolare posizione.

Mentre, in precedenza, i notai del Triveneto (massima n. F.A.1) hanno sostenuto che nel caso della “durata particolarmente lunga, ai soci potrebbe essere riconosciuto il diritto di recesso” e, in giurisprudenza, la Corte d’appello di Trento ha ritenuto (sentenza del 22 dicembre 2006) la spettanza del diritto di recesso al socio di Srl in caso di “intervenuta proroga del termine di durata della società ad una data successiva all’aspettativa di vita dei soci" e la Corte di Cassazione (sentenza 22 aprile 2013, n. 9662) ha sancito che in una Srl la cui durata sia “fissata in epoca lontana, tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo, il socio ha diritto di recedere, sussistendo le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato”, nella massima dei Notai di Roma si sostiene che:

nel caso in cui la previsione di durata della società di capitali sia eccedente l’aspettativa di vita di un suo socio (persona fisica), costui non ha il diritto di libero recesso, come consentito dalla legge nel caso della società contratta a tempo indeterminato.

Nelle motivazioni dei notai romani si legge che nelle società di capitali si è preferito offrire al socio la possibilità di recedere solo nel caso di società contratta a tempo indeterminato, senza accordare lo stesso diritto nel caso in cui la durata della società fosse commisurata alla vita di uno dei soci. La ragione di questa decisione sarebbe da rintracciare nella differenza strutturale tra le società di persone (in cui prevale il carattere personale del rapporto tra i soci) e la società di capitali, nelle quali assume rilievo essenziale la struttura organizzativa della società. Proprio per questo motivo, quindi, nelle società di capitali si deve fare affidamento su due opzioni nette: la durata determinata senza libero recesso, da una parte, e la durata indeterminata con libero recesso, dall’altra.

Srl, rinvio dell'assemblea a richiesta della minoranza

Anche in assenza di una espressa e legittima previsione statutaria, si può ritenere ammissibile il diritto dei soci di minoranza di richiedere il rinvio dell’assemblea della Srl, nel caso in cui gli stessi dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione.

La precisazione del Consiglio notarile di Roma si è resa necessaria dal momento che tale diritto è sancito dalla legge, nell’articolo 2374 del Codice civile, solo per le Spa, mentre nulla è precisato al riguardo in materia di Srl.

In analogia a quanto previsto proprio dall'articolo 2374 C.c. per le società per azioni, si deve ritenere - secondo la massima – che la richiesta sia valida anche nelle Srl se avanzata da almeno un terzo del capitale rappresentato in assemblea. Analogamente, il differimento non dovrà superare i cinque giorni.

La motivazione dei Notai romani è che anche nelle Srl si deve garantire la giusta informazione e partecipazione del socio al processo decisionale della società. Il fatto che nella normativa sulle Srl non sia menzionata la suddetta norma espressamente prevista per le Spa, sarebbe da imputare ad una dimenticanza.

Fusione in pendenza di opposizione dei creditori

L'ultima massima di luglio dei Notai di Roma verte sulla controversa questione circa la stipula dell’atto di fusione o di scissione, in caso di opposizione dei creditori.

Al riguardo si è convenuto che non può stipularsi l’atto di fusione o di scissione se i creditori hanno presentato opposizione, anche se vi è già stato il deposito presso una banca delle somme necessarie a soddisfare il creditore o ciascun creditore opponente.

Il deposito presso la banca delle suddette somme costituisce, infatti, cautela prevista espressamente dalla legge per il solo caso in cui si voglia stipulare l'atto di fusione/scissione prima della scadenza del termine per l'opposizione e in assenza di opposizioni. Nel caso in cui, invece, l'opposizione alla fusione/scissione sia stata già presentata, non è consentito stipulare l'atto di fusione/scissione anche in caso di avvenuto deposito presso la banca delle somme necessarie per soddisfare i creditori, a meno che il Tribunale si sia già pronunciato stabilendo se sia fondato, o meno, il pericolo di pregiudizio addotto dai creditori a fondamento della loro opposizione.

In altri termini, in presenza di opposizione, solo il Tribunale può autorizzare la stipula, se valuta che non sia fondato il pericolo di pregiudizio.

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