Notai di Milano su penali statutarie e delibere sottoposte a condizioni
Pubblicato il 29 novembre 2021
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Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato due ulteriori massime societarie in tema di penali statutarie a carico dei soci per inosservanza di taluni obblighi nonché relativamente ai limiti, modalità e pubblicità delle deliberazioni sottoposte a condizione.
Penali statutarie per soci non rispettosi degli obblighi: legittime
Con la massima n. 198, viene affermata la legittimità di clausole statutarie che sanzionano il socio inadempiente rispetto a obblighi derivanti dallo statuto, anche diversi dagli obblighi di conferimento o di prestazioni accessorie, con penali di tipo risarcitorio e/o sanzionatorio.
La sanzione potrebbe consistere nella previsione di prestazioni monetarie a carico del socio, oppure in un’alterazione dei diritti sociali delle azioni o quote del socio inadempiente (come la conversione automatica in altra categoria azionaria o la sospensione o limitazione del diritto di voto), o nella previsione di obblighi di diversa natura (c.d. “penali statutarie”).
Lo statuto – secondo i notai milanesi – potrebbe inoltre prevedere che le penali statutarie di natura pecuniaria siano abbinate a clausole di riscatto o di esclusione.
In questo modo, vi verificherebbe una “compensazione” del debito dovuto dal socio per la penale con il credito al medesimo spettante in virtù della liquidazione delle azioni o quote, il tutto “nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, e ferma restando la possibilità di riduzione della penale che sia ritenuta manifestamente eccessiva ai sensi dell’art. 1384 c.c.”
Spa e Srl. Condizioni sospensive o risolutive a delibere
La seconda massima, n. 199, è dedicata alla questione della legittimità dell’apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di Spa e di Srl.
Secondo gli autori della massima, la loro apposizione sarebbe legittima anche se tali condizioni abbiano ad oggetto modifiche dello statuto: questo, "entro i medesimi limiti di legittimità previsti nella disciplina generale del contratto (artt. 1354 e seguenti c.c.)". Tuttavia, gli effetti dell’avveramento della condizione “non retroagiscono al tempo in cui è stata assunta la deliberazione, bensì si producono al momento dell’avveramento della condizione”.
Laddove le delibere condizionate siano soggette a iscrizione nel registro delle imprese, il termine per il deposito decorre dal momento in cui esse sono state adottate, anche in caso di condizioni sospensive. Al verificarsi, poi, della condizione, la società e gli altri soggetti obbligati “sono tenuti a dare pubblicità agli effetti da ciò derivanti, nelle forme richieste dal contenuto della deliberazione condizionata”.
Relativamente alle delibere condizionate che abbiano ad oggetto una modificazione dello statuto, la verifica delle condizioni richieste dalla legge e della legittimità della modificazione condizionata è svolta dal notaio che ha verbalizzato la delibera condizionata, prima di effettuare la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese.
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