Non è valido l’accertamento notificato in anticipo

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La Ctr Piemonte con la sentenza 39/12/10, riconosce che nessuna revoca può essere imputata al credito Iva certificato.

I giudici regionali hanno fatto riferimento all’orientamento espresso dalla Corte di giustizia Ue, secondo cui la revoca di un atto amministrativo favorevole al contribuente può avvenire entro un termine di tempo ragionevole con effetto retroattivo, semprechè sia rispettato il legittimo affidamento del destinatario dell’atto (Cause 112/77 e 205-25/82).

La sentenza della Commissione regionale, infatti, conclude che l'attestazione dei crediti tributari, prevista dall'articolo 10 del Dl 269/2003, è idonea a consentire il rimborso oggettivo ai sensi dell'articolo 2033 del Codice civile e determina anche il legittimo affidamento tutelato dall'articolo 10 dello Statuto.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Non revocabile il credito certificato – Bogetti

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