Non è soggetta a revocatoria l'ipoteca iscritta da Equitalia

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Con la sentenza n. 7911, del 18 maggio 2012, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da Equitalia e conferma l'ipoteca iscritta. La Corte ha specificato che l'ipoteca in esame non era suscettibile di revoca ex art. 67, legge fallimentare, in quanto non poteva essere qualificata né come ipoteca giudiziale né come volontaria.

I giudici sottolineano, inoltre, la volontà del legislatore di applicare la disciplina di favore a vantaggio del creditore, in ragione della qualità del creditore attribuendo efficacia di titolo esecutivo al ruolo formato dall'ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario e disponendo che i pagamenti di imposte scadute non sono soggette alla revocatoria.

Si evidenzia così il regime eccezionale e derogatorio assicurato all'Amministrazione finanziaria al fine di assicurare la riscossione delle entrate erariali.
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