Non è responsabile l’Anas se l’automobilista eccede con la velocità

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E’ stato respinto dalla Suprema corte di Cassazione – ordinanza n. 10220 del 20 giugno 2012 – il ricorso presentato da un automobilista che aveva chiesto di essere risarcito dall’Anas per i danni al proprio veicolo conseguiti a seguito di un incidente che lo stesso asseriva essere stato causato dalla presenza di una buca sul fondo stradale.

Nel corso dell’istruttoria di merito, tuttavia, era emerso che il ricorrente aveva tenuto una condotta imprudente non rispettando il limite di velocità imposto per il tratto di strada interessato dal sinistro. In definitiva, la Corte di cassazione ha confermato l’esclusiva responsabilità dello stesso per non aver adeguato la velocità “allo stato dei, luoghi anche prescindendo dalle specifiche indicazioni stradali”
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