Non è nullo ma annullabile il contratto concluso con raggiri

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7468 del 31 marzo 2011, ha statuito l'annullabilità e non la nullità per il caso di un contratto definito attraverso la truffa di una parte nei confronti dell'altra.

Secondo i giudici non vi è differenza tra il dolo costitutivo insito nel reato di truffa e quello che costituisce un vizio del contratto, ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile; infatti ambedue si connotano per i raggiri o gli artifici che sono alla base dell'azione del soggetto attivo posti in essere per indurre in errore l'altra parte e quindi diretti a viziare il consenso che, attraverso la conclusione del contratto, procura un ingiusto profitto.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi – Le massime, p. 8 - Vendita annullabile se c'è stata la truffa

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