Non entra nell’Iva di gruppo il credito preesistente della società incorporata

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Con la risoluzione n. 92 del 22 settembre 2010, l’agenzia delle Entrate risponde ad un interpello avanzato da una società aderente al consolidato Iva di gruppo che, nell’anno precedente, aveva incorporato altra società, che vantava un credito Iva, estranea al gruppo. Nello specifico, viene chiesto come compilare la dichiarazione Iva annuale 2010 con annesso modulo separato intestato all’incorporata nel quale evidenziare le risultanze dell’attività di quest’ultima ante-fusione.

Stante che il credito Iva maturato dai soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione Iva di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi della procedura la loro eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente, la società interpellante lo ha utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24.

Si ricorda che il Legislatore, con la Finanziaria 2008, per evitare l’abuso consistente nell’acquisizione del controllo di società in forte posizione creditoria al solo fine di utilizzarne le eccedenze, ha stabilito che il credito in oggetto possa essere utilizzato solo in compensazione orizzontale dall'incorporante o chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti.

La questione degli adempimenti dichiarativi è risolta chiarendo che, nel caso trattato:

- la dichiarazione IVA/2010, relativa all’anno di incorporazione 2009, deve essere presentata unicamente dalla società incorporante, che deve riepilogare in un distinto modulo, intestato all’incorporata, le operazioni effettuate da quest’ultima nel periodo ante fusione e, nel modulo intestato a sé stessa, le proprie operazioni ante e post fusione;

- il credito Iva maturato dall’incorporata nell’anno 2008, nonché l’importo già utilizzato dalla medesima in compensazione nel modello F24 nel corso del 2009, deve essere esposto nella sezione 2 del quadro VL del Modulo dell’incorporata (righi VL8 e VL9);

- nel rigo VL10 va indicato il credito che residua (a seguito di compensazioni orizzontali o verticali operate prima della fusione), che l’incorporante non può trasferire all’Iva di gruppo ma usare in compensazione orizzontale ovvero richiedere a rimborso;

- l’eventuale credito utilizzato direttamente nelle liquidazioni periodiche per compensare i debiti IVA maturati prima della fusione deve essere indicato nel rigo VL28;

- le compensazioni operate dall’incorporante nel corso del 2010 andranno indicate nella sezione 2 del quadro VL del modello IVA 2011.
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