Non è elusiva la cessione differita se supportata da valide ragioni economiche

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Durante un atto di accertamento,un ufficio del Fisco aveva sostenuto che un fabbricato era stato sottratto dall’atto di cessione dell’azienda con il puro intento di non pagare l’imposta di registro. L’intento elusivo viene confermato dalla successiva cessione del fabbricato al medesimo acquirente (soggetto appartenente allo stesso gruppo) solo alcuni anni dopo.

Dunque, secondo i funzionari dell’Amministrazione finanziaria l’intento originario delle parti sarebbe sempre stato quello di vendere l’immobile e l’originaria esclusione dall’atto di cessione era finalizzata esclusivamente alla riduzione dell’imponibile Irpeg e Irap.

La società ha proposto ricorso ribadendo che l’operazione presentava una precisa logica “economica aziendalistica”, mancando in origine i mezzi finanziari necessari per l’intera operazione di cessione.

La Ctp di Milano, con la sentenza n. 102/43/10, ha accolto il ricorso sostenendo che l’operazione in oggetto non integrava alcuna ipotesi di condotta elusiva o di abuso di diritto. Affinchè possa addebitarsi un comportamento elusivo occorre provare quali norme dell’ordinamento tributario siano state violate o aggirate oppure che il comportamento posto in essere sia stato sollecitato esclusivamente per un risparmio fiscale. Il tutto decade se alla base della decisione della società vi sono valide ragioni economiche che giustificano che l’azione posta in essere non è attuata al puro scopo di ottenere un indebito risparmio d’imposta.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Niente esclusione per la vendita differita nel tempo – Settembre

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