Non è operazione abusiva la scissione parziale del ramo immobiliare a favore della controllante

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Non è operazione abusiva la scissione parziale del ramo immobiliare a favore della controllante

La scissione parziale del ramo immobiliare a favore della società controllante, effettuata per separare l’attività immobiliare da quella industriale, non costituisce operazione abusiva, in quanto non viene realizzato alcun vantaggio fiscale indebito.

E’ la risposta n. 75 fornita dall’agenzia delle Entrate il 20 novembre 2018, su istanza di un contribuente che specifica quanto segue:

  • si vuole porre in essere un’operazione di scissione parziale del ramo immobiliare (mediante lo scorporo, a valori contabili, di alcuni asset immobiliari della società scissa) a favore della società controllante con lo scopo di separare l’attività immobiliare da quella industriale;
  • la società beneficiaria acquisisce in contabilità gli asset immobiliari ai valori contabili, senza rivalutare i beni in oggetto;
  • non avverrà alcuna riduzione di capitale sociale per la società scissa, in quanto l’operazione incide unicamente sulle riserve di utili disponibili;
  • la scissione non genera alcun rapporto di concambio né assegnazione di nuove quote;
  • l’operazione non è diretta alla successiva cessione delle partecipazioni societarie della beneficiaria al fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado ai beni di secondo grado (quote di partecipazione), né a trasferire il controllo della società scissa ad eventuali nuovi soci.

Operazione neutrale: non si realizza un indebito vantaggio

Sulla base di quanto riportato, l’Agenzia ritiene che l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale: infatti, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole vigenti nel momento in cui i beni o verranno ceduti a titolo oneroso, o saranno oggetto di risarcimento a seguito della loro perdita o danneggiamento, o verranno assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Quindi l’operazione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, ma rientra nell’ambito del comma 4, articolo 10-bis, del Tuir, il quale prevede la libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, ma poste dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità.

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