Non automatica la perdita dell’agevolazione con la vendita della prima casa ed il trasferimento di residenza oltre l’anno

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La Ctr Piemonte, con la sentenza n. 13/31/10, ha deciso la non decadenza dal beneficio per l'acquisto della prima casa quando il contribuente trasferisce la residenza in una nuova casa oltre i dodici mesi, se tale casa è stata costruita su un terreno comprato in un periodo tra l'acquisto della prima abitazione e la sua successiva vendita.

In sostanza, il contribuente aveva acquistato un immobile nel 2003 con fruizione delle agevolazioni sulla prima casa. Successivamente, nel 2005, acquistava un terreno con annesso fabbricato rurale e iniziava i lavori di ristrutturazione. Nel 2006 vendeva la casa adibita ad abitazione principale, senza acquistarne una seconda entro il 2007, per mantenere l’agevolazione nei dodici mesi successivi all'alienazione dell'immobile agevolato.

Nel dicembre 2006 il contribuente, finita la ristrutturazione del fabbricato rurale acquistato nel 2005, passava in esso il proprio domicilio e nei primi mesi del 2007, con l’accatastamento del nuovo immobile e ottenuta l’abitabilità dello stesso, vi trasferiva definitivamente la propria residenza.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Agevolazione senza limiti – Bogetti

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