Noleggio autobus con conducente: comunque dimostrabile la regolarità del rapporto

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Il Ministero dell’Interno, con nota prot. 4053 del 4 giugno 2014, ricorda che la normativa prevede una sanzione per le imprese esercenti il servizio di noleggio con conducente di autobus, ex art. 6, Legge n. 218 dell’11 agosto 2003, qualora il conducente, dipendente o lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, in sede di controllo, non sia in grado di esibire la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, attestante, per l’appunto, la qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo.

Tuttavia, chiarisce la nota - stante la ratio legis, che è di precisare quali figure lavorative possano porsi alla guida degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente e di dare prova in sede di controllo della natura e della regolarità del rapporto che lega il conducente all’impresa - la sanzione non sarà da irrogare nel caso in cui il lavoratore sia comunque in grado di produrre idonea documentazione che provi la regolarità del rapporto di lavoro.

A mero titolo indicativo, per individuare la documentazione idonea a dimostrare la natura e la regolarità del rapporto che lega il conducente all’impresa, può farsi riferimento alla deliberazione del 27 gennaio 2005, n. 1/2005, del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.
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