No Irap per il professionista che usa lo studio di terzi

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Non sussiste il presupposto impositivo che determina la debenza dell'Irap se il professionista, nel caso di specie un avvocato, svolge la professione presso uno studio appartenente a terze persone.

Si è espressa a favore del contribuente la sentenza n. 5396, del 4 aprile 2012, della Corte di cassazione, respingendo il ricorso inoltrato dall'Agenzia delle entrate.

La sentenza merita interesse in quanto, in questo caso, i giudici della cassazione non hanno considerato l'esercizio dell'attività professionale presso studi di terzi come indicativo di presenza di autonoma organizzazione. Al legale non resta che attendere il rimborso Irap.
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