No all’impugnazione autonoma dell’atto di apertura del procedimento disciplinare

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Non può essere autonomamente impugnato dinanzi al Cnf l’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio disciplinare territoriale a carico di un avvocato; e ciò in quanto lo stesso non costituisce una decisione ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, “che non incide in maniera definitiva sul relativo status professionale e non decide su questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura”. Il suo solo scopo, infatti, è quello di segnare l’avvio del procedimento disciplinare con l’indicazione di massima dei capi di incolpazione.

E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione, Sezioni unite civili, nel testo della sentenza n. 10140 sentenza 20 giugno 2012.
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