No all'equiparazione tra cessione del fabbricato da demolire e vendita di terreno edificabile

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Con sentenza n. 45/2/13 del 3 maggio 2013, la Commissione tributaria provinciale di Cremona ha accolto il ricorso presentato da un contribuente contro l'accertamento con cui l'agenzia delle Entrate aveva ritenuto che la vendita di un fabbricato, da demolire e ricostruire ampliato, dovesse essere equiparata ad una cessione di terreno edificabile e, pertanto, assoggettata a tassazione sulle plusvalenze.

I giudici tributari hanno dato ragione al ricorrente il quale aveva evidenziato come dall'ottenimento, prima della cessione, di un'autorizzazione a demolire e ricostruire, poteva agevolmente desumersi che la vendita aveva riguardato un fabbricato e non un terreno. Ciò poteva rilevarsi anche dal testo dell'atto di vendita rogato dal Notaio, in cui era palese che la cessione aveva interessato un fabbricato abitato sino a qualche mese prima.

In sostanza – ha concluso la Commissione provinciale - l'assunto dell'Ufficio era da ritenere contrario sia al contenuto letterale dell'atto di vendita che all'oggetto concreto del contratto.
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