No alle percosse per fini educativi

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La Corte di cassazione, Quinta sezione penale, con la sentenza n. 45859 del 23 novembre 2012, ha confermato la decisione di merito con cui un uomo e la compagna erano stati condannati per il reato di percosse e lesioni personali in danno alla figlia adolescente del primo. Con la decisione di merito,in particolare,i due erano stati condannati al pagamento di una multa e al risarcimento dei danni in favore della figlia.

Gli imputati si erano difesi sostenendo di aver agito senza alcun intento aggressivo ma con finalità correttive e, comunque, a scopo di difesa in quanto la minore, sorpresa a fumare e per questo rimproverata, aveva iniziato a scalciare contro di loro.

Secondo i giudici di Cassazione, tuttavia, i metodi utilizzati dai due si erano rivelati un po’ troppo violenti; “comportamenti di questo genere” – spiega la Suprema corte - “soprattutto ove si manifestino in percosse reiterate e produttive di lesioni, sono invero estranei ad una finalità correzionale che, in quanto giustificata nella sua dimensione educativa, vede la violenza quale incompatibile sia con la tutela della dignità del soggetto minorenne che con l'esigenza di un equilibrato sviluppo della personalità dello stesso”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – Notizie, in breve, p. 21 - Va risarcito il figlio preso a schiaffi

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