No alle imposte sul reddito in Italia sul Tfr maturato durante il distacco all’estero

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La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 52/36/13 del 9 aprile 2013, accoglie il ricorso presentato da un ex dipendente di un gruppo italiano, che per un certo periodo di tempo era stato distaccato all'estero in via continuativa presso una società del gruppo operante in Inghilterra e che per tale periodo aveva presentato regolare iscrizione all'Aire.

Il contribuente aveva impugnato il silenzio/rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su un'istanza di rimborso presentata in relazione alle ritenute applicate dall’azienda su tutto il Tfr maturato durante la vita lavorativa del dipendente, comprese le somme maturate sulla retribuzione percepita durante il periodo di distacco.

La Ctr Lombardia ha chiarito la questione applicando le disposizioni di esonero previste dalla convenzione Ocse del 1988. Secondo i giudici milanesi, infatti, “il Tfr maturato sui redditi di lavoro prestato all'estero deve essere assoggettato allo stesso trattamento fiscale di esenzione dalla tassazione in Italia, come per i redditi di lavoro da cui sorge".

Dunque, la regolare iscrizione all’Aire fa sì che il Tfr maturato nel periodo in cui si è prestato lavoro all’estero non debba scontare le imposte sul reddito in Italia. Essendo le retribuzioni per il lavoro prestato all'estero state tassate in Gran Bretagna, queste non devono essere assoggettate alle ritenute applicate dal datore di lavoro sul resto della retribuzione e, di conseguenza, su di esse spetta il diritto di rimborso.
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