No all'addebito a carico della moglie che si allontana per i litigi con la suocera

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4540 del 24 febbraio 2011, ha accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui la Corte d'appello di L'Aquila aveva confermato la decisione di addebitare alla stessa la separazione coniugale dall'ex marito in considerazione della circostanza dell'abbandono della casa coniugale prima della separazione stessa.

La ricorrente, a sua difesa, aveva spiegato di essersi determinata all'abbandono della casa coniugale a causa dell'irreparabile frattura creata dal marito nonché dell'ingerenza della suocera convivente con cui - come era emerso in istruttoria – vi erano frequenti litigi.

“La giusta causa di allontanamento” - spiega la Corte di legittimità - “è ravvisabile anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi”. In particolare – continua la Corte - l'addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani dev'essere esclusa nel caso in cui la frattura, come nella specie, ”è precedente l'allontanamento dalla casa coniugale, della quale pertanto non poteva essere stato causa”.
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