No alla tutela dell'avviamento se l'attività è priva delle prescritte autorizzazioni

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La tutela dell'avviamento commerciale per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, utilizzati per un'attività commerciale comportante contratti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, non può essere riconosciuta al conduttore che eserciti quell'attività senza le prescritte autorizzazioni, poiché il presupposto della tutela risiede nella liceità dell'esercizio dell'attività medesima; diversamente opinando, infatti, si fornirebbe protezione a situazioni abusive frustrando l'applicazione di norme imperative che regolano le attività economiche.

E ciò senza considerare lo stesso scopo premiale della disciplina posta a fondamento della Legge n. 392/1978 che, quanto all'avviamento ed alla prelazione, consiste nella conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate.

E' il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 26225 depositata il 22 novembre 2013.
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