No alla trascrizione postuma del matrimonio canonico
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 06 maggio 2010
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Con sentenza 10734 depositata lo scorso 4 maggio, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le istanze avanzate dagli eredi di un uomo, deceduto, al fine di sentir dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza di una trascrizione postuma di un matrimonio canonico contratto dal loro de cuius nonché la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza della donazione di un immobile dello stesso alla consorte, donazione nelle cui condizioni era specificato che per procedere all'accettazione era necessaria la trascrizione del matrimonio stesso.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno ribadito come il matrimonio canonico non possa essere trascritto nei registri civili dopo la morte di uno dei due coniugi poiché non può ritenersi integrato il requisito del consenso alla trascrizione del defunto; questi, infatti, non potendo conoscere la relativa istanza non avrà mai possibilità di opporsi alla dichiarazione resa dall'altro coniuge.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno ribadito come il matrimonio canonico non possa essere trascritto nei registri civili dopo la morte di uno dei due coniugi poiché non può ritenersi integrato il requisito del consenso alla trascrizione del defunto; questi, infatti, non potendo conoscere la relativa istanza non avrà mai possibilità di opporsi alla dichiarazione resa dall'altro coniuge.
- http://static.ilsole24ore.com/Cassazione - sentenza n. 10734 del 4 maggio 2010
- guidaaldiritto.ilsole24ore.com - Negata per il matrimonio religioso la trascrizione tardiva post mortem
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