No alla rimessione in termini se c'è il difensore di fiducia
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 01 febbraio 2010
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Con sentenza n. 66 del 7 gennaio 2010, la Cassazione, Sesta sezione penale, ha confermato la decisione con cui la Corte di assise d’appello di Reggio Calabria aveva rigettato l'istanza presentata da un uomo che chiedeva di essere rimesso in termini, ai sensi dell'articolo 175 del Codice procedura penale, per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna divenuta definitiva. Per la difesa del ricorrente, la nomina del difensore fiduciario non comprovava la consapevolezza in capo allo stesso dell’esistenza di sentenze di condanna.
Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui non vi è alcun diritto alla restituzione nel termine per l’imputato se, dopo l’individuazione del fatto oggetto dell’imputazione anche solo provvisoria, abbia nominato un difensore di fiducia e quest’ultimo non abbia comunicato al giudice l’avvenuta interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito; tali circostanze, infatti, – conclude la Corte - sono di per sé idonee a provare l’effettiva conoscenza da parte del medesimo della pendenza del procedimento.
Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui non vi è alcun diritto alla restituzione nel termine per l’imputato se, dopo l’individuazione del fatto oggetto dell’imputazione anche solo provvisoria, abbia nominato un difensore di fiducia e quest’ultimo non abbia comunicato al giudice l’avvenuta interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito; tali circostanze, infatti, – conclude la Corte - sono di per sé idonee a provare l’effettiva conoscenza da parte del medesimo della pendenza del procedimento.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 15 – Se c'è il difensore no a nuovi termini – S. Pas.
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