No alla revocazione della donazione a seguito di sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 6761 del 4 maggio 2012 – l’articolo 803 del Codice civile sulla revocazione per sopravvenienza di figli, non può trovare applicazione nel caso di sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni.

La facoltà concessa da tale disposizione, infatti, risponderebbe all'esigenza di consentire al donante una rivalutazione della “perdurante opportunità” della donazione a fronte del fatto sopravvenuto della nascita o della conoscenza dell'esistenza di figli.

Diverso – sottolinea la Corte - sarebbe il caso di un tardivo ripensamento in presenza di una diversa condizione, come quella della sopravvenuta adozione di un maggiore di età, con scopi ed effetti differenti da quelli dell'adozione legittimante.

I giudici di legittimità, in tale contesto, hanno anche dichiarato manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale per asserito contrasto di detta norma con l’articolo 3 della Costituzione.
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