No alla nullità del mutuo per superamento del limite di finanziamento

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Con sentenza n. 27380 depositata il 6 dicembre 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una banca contro la decisione con cui i giudici di merito le avevano negato l'ammissione allo stato passivo di un soggetto dalla stessa finanziato che era fallito, asserendo la nullità del contratto di mutuo stipulato per un valore eccedente l'80% del valore del bene dato in garanzia.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, evidenziato come la violazione dell'articolo 38 del Testo unico bancario (Tub) e della collegata Cicr del 1995 vada intesa esclusivamente come una irregolarità commessa dalla banca rispetto alle proprie norme di buona condotta, norme la cui violazione potrà comportare sì l'irrogazione di sanzioni previste dall'ordinamento bancario ma non produrre la nullità del contratto di mutuo.

Il medesimo assunto era stato già ribadito dalla Cassazione nella recente sentenza n. 26672 del 28 novembre 2013.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Valido il mutuo con poche garanzie - Busani

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