No alla maxi-sanzione se non c’è volontà di occultamento del rapporto di lavoro

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Il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 5509/2012, ribadisce che per la disciplina attuale sul sommerso (come modificata dalla legge n. 183/2010) basta la sola Co - comunicazione obbligatoria - entro le ore 24 del giorno prima dell'accesso ispettivo (non rileva l'eventuale coincidenza dello stesso con un giorno festivo non lavorativo), a salvare il datore di lavoro dalla maxi-sanzione (dai 1.500 ai 12mila euro, oltre gli accessori, per ogni lavoratore irregolare). Ciò poiché la Co dimostra la volontà datoriale di non occultare il rapporto di lavoro.

Si spiega, inoltre, che anche in caso di omessa Co, è possibile la non applicazione della maxisanzione se è palese che l'inadempienza non sia legata alla volontà di occultare il rapporto di lavoro. Se, ad esempio, gli ispettori, pur in presenza di lavoratori subordinati senza invio di preventiva Co, rilevino che sono stati effettuati, prima dell'inspezione, gli adempimenti di carattere contributivo (Dm 10, EMens, UniEMens) o rilevino una differente qualificazione del lavoratore.
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