No alla custodia cautelare in caso di mutuo, occasionale, ad un amico
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 20 gennaio 2010
Condividi l'articolo:
I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 2404 depositata il 19 gennaio 2010, hanno annullato l'ordinanza con cui il Tribunale delle libertà di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, imputato del reato di esercizio abusivo del credito per aver erogato un mutuo di denaro in favore di un amico.
Per la Corte di legittimità, il delitto di specie è ravvisabile, ai sensi dell'articolo 132 del Decreto legislativo 385/1993, solo se l'attività venga svolta nei confronti del pubblico, essendo sufficiente, cioè, che tale attività venga rivolta ad un numero non determinato di persone. Diverso il caso esaminato dove il mutuo di denaro era stato prestato, occasionalmente, in favore di un amico.
Per la Corte di legittimità, il delitto di specie è ravvisabile, ai sensi dell'articolo 132 del Decreto legislativo 385/1993, solo se l'attività venga svolta nei confronti del pubblico, essendo sufficiente, cioè, che tale attività venga rivolta ad un numero non determinato di persone. Diverso il caso esaminato dove il mutuo di denaro era stato prestato, occasionalmente, in favore di un amico.
- ItaliaOggi, p. 19 – Fare un mutuo ad un amico non è abuso creditizio – Alberici
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: