No al preliminare di locazione generico

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 17324 dell’11 ottobre 2012 - il contratto con cui una parte si impegni genericamente a stipulare un futuro contratto di concessione del godimento di locali genericamente come necessari per lo svolgimento di un’attività, quando, in particolare, “sia prospettato, in primo luogo, alternativamente che tanto possa avvenire con o senza corrispettivo e, soprattutto, quando manchi la descrizione dei beni, l’indicazione della durata e, per il caso di contratto oneroso, il corrispettivo del godimento” è da qualificare come nullo per indeterminabilità dell’oggetto; alle obbligazioni che vi si vorrebbero ricollegare, pertanto, non conseguirebbe alcun inadempimento tale da fondare un diritto al risarcimento.

E in tale contesto – continua la Corte – non può giovare la considerazione di manifestazioni di volontà di una od entrambe le parti anteriori al contratto, “se non trasfuse nel suo tenore letterale con apprezzabile grado di concretezza, ovvero del quadro normativo di riferimento”, qualora da esso non si ricavino con analoga concretezza gli elementi essenziali del contratto.
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