No al marchio CE per i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle costruzioni

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 3 del 13 febbraio 2015, ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo, durante l’esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto.

In particolare, il Ministero, dopo aver specificato che esistono:

- dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione; 

- dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione; 

ha concluso che i secondi, essendo fissi e non trasportabili, non rientrano – a differenza dei primi – nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/1992 e, pertanto, non devono riportare la marcatura CE come i Dispositivi di Protezione Individuali.

I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione sono da considerarsi, infatti, prodotti da costruzione, quindi rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE n. 305/2011.
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