No al fermo dell'auto essenziale all'attività lavorativa

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Con sentenza n. 744/02/14 del 25 settembre 2014, la Commissione tributaria provinciale di Ravenna ha precisato che quando il concessionario della riscossione decide di emettere un preavviso di fermo amministrativo di un veicolo è tenuto a valutare sia che il bene da assoggettare alla misura sia di valore tale da essere in grado a far fronte al credito da soddisfare, sia ad accertare che l'auto non rivesta una rilevanza essenziale nello svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.

La scelta del concessionario va motivata

Nell'ipotesi, infatti, in cui ricorra questa ultima situazione, il concessionario deve valutare l'eventuale esistenza di altri beni da sottoporre a fermo e, in ogni caso, motivare la misura cautelare scelta con riferimento sia alla persona del debitore sia ai rischi relativi al recupero del credito vantato in caso di scelte diverse.

Nel caso specificamente esaminato, i giudici tributari hanno accolto il ricorso presentato da un contribuente contro il provvedimento di fermo amministrativo emesso dal concessionario della riscossione nei confronti del proprio veicolo.

Rilievo al valore corrente e alla strumentalità del bene

Il ricorrente aveva lamentato l'illegittimità del provvedimento non solo per il fatto che il bene pignorato avesse un valore corrente pari a zero e non potesse assolvere, quindi, alla funzione di garanzia del credito, ma anche in quanto la misura del fermo determinava l'impossibilità di utilizzo di un bene a lui essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 13 – Brevi – Niente fermo sull'auto utilizzata per lavoro

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