Niente usucapione senza la prova dell’uso esclusivo, pacifico, pubblico ed incontrastato del locale

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 709 del 14 gennaio 2013, ha definitivamente rigettato la domanda avanzata dalla proprietaria di una soffitta posta in un fabbricato condominiale e volta all’accertamento dell’intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà di un locale non condominiale ad uso sgombero, adiacente alla predetta soffitta.

La donna, in particolare, aveva proposto impugnazione avverso la decisione di secondo grado con cui era stato rilevato che il locale in questione era ricompreso tra le parti condominiali e che difettava la prova non solo di un valido possesso ad usucapionem in capo alla stessa, ma anche della durata ultraventennale del possesso medesimo.

 Statuizione a cui hanno aderito i giudici di legittimità secondo i quali “la circostanza che la soffitta fosse chiusa e che solo la B. (proprietaria) ne detenesse le chiavi non vale a dimostrare che essa utilizzasse in via esclusiva anche il locale adiacente”; del resto – continua la Corte di cassazione – non era stata fornita alcuna prova da parte dell’attrice “circa l’uso esclusivo, pacifico, pubblico ed incontrastato, da parte sua, del locale de quo, né, tanto meno, della durata ultraventennale del preteso possesso”.

Ciò senza contare che i testi escussi in primo grado avevano mostrato “di non avere neppure compreso quale fosse il locale oggetto delle domande loro rivolte, avendo essi fatto riferimento alla soffitta (che effettivamente la B. aveva acquistato), ma non all’adiacente vano di sgombero oggetto della richiesta di usucapione”.
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