Niente sequestro preventivo sui beni acquistati prima della condotta criminosa

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La Terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 46855 del 9 dicembre 2009, ha accolto il ricorso presentato da un uomo, imputato per evasione e frode fiscale, contro il provvedimento con cui era stata disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile acquistato l'anno precedente a quello per il quale gli erano stati contestati i reati tributari.

Per i giudici di legittimità, in particolare, poiché l'immobile era stato acquistato nel 2003, prima quindi dell'anno in contestazione (2004), non poteva trattarsi di un bene “acquisito a mezzo dell'utile costituito dall'evasione delle imposte sui redditi e del valore aggiunto relative agli anni 2005 e 2006”. Anche se - precisano i giudici - in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322 ter c.p. “costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l'impiego di denaro sia casualmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo”, ciò - continua la Suprema Corte – doveva essere escluso nel caso di specie in quanto la condotta criminosa era successiva all'acquisto dell'immobile.
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