Niente sequestro nel garage dell'avvocato

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Con sentenza n. 23002 del 3 giugno 2014, la Corte di cassazione ha annullato, senza rinvio, il provvedimento con cui il tribunale del riesame, nel contesto di un'indagine per dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, aveva confermato il sequestro della documentazione di un avvocato reperita nel garage annesso al suo studio legale.

Divieto di sequestro dei documenti oggetto di difesa

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, l'organo giudicante nelle fasi di merito non aveva fatto corretta applicazione dell'articolo 103 del Codice di procedura penale ai sensi del quale, presso i difensori, non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che questi ultimi non costituiscano corpo del reato.

E tale divieto – si evince nel testo della decisione – è operativo anche nei casi in cui l'archivio dell'avvocato sia dislocato, come nella specie, in luogo diverso dallo studio del professionista.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 40 - Inviolabile il box dell'avvocato – G. Ne.
  • ItaliaOggi, p. 29 – Illegittimo il sequestro di carte intoccabili - Alberici

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